FORNIAMO ISTRUZIONI A TUTTI I CLIENTI CHE ACQUISTANO MERCI, BENI STRUMENTALI E SERVIZI DA PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA (C.D. PAESI BLACK LIST) COME SVIZZERA, BAHAMAS, TAIWAN, LUSSEMBURGO, ecc.)
Di seguito i controlli e le verifiche che l’Agenzia Entrate esegue su tali operazioni:
Le imprese che acquistano beni e servizi da Paesi Black List, ovvero Paesi a fiscalità privilegiata, possono dedurre i relativi costi a patto che si riesca a provare una delle seguenti casistiche:
1) il Fornitore svolga un’effettiva attività commerciale;
2) l’acquisto risponda ad un effettivo interesse economico.
Si tratta dei cosiddetti Esimenti (o prove) che l’impresa acquirente deve essere in grado di dimostrare.
Per provare che il Fornitore svolga un effettiva attività commerciale è necessario avere a disposizione documenti che provino ad esempio l’iscrizione nel registro delle imprese, l’atto costitutivo o statuto, bilanci, ecc.
Siccome è complesso reperire i suddetti documenti, si consiglia di dimostrare il requisito di cui al punto 2).
Per provare l’interesse economico è necessario avere a disposizione documenti quali ad esempio la fattura, l’ordine,la bolla doganale, provare che sussistano vincoli di tipo organizzativo, commerciali o di convenienza economica che inducono ad acquistare da Paesi a fiscalità privilegiata.
Tutta la documentazione che prova lo svolgimento dell’attività commerciale da parte del fornitore o l’effettivo interesse Economico deve essere conservata ed esibita in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora non si riesca a dimostrare nessuno dei due punti, l’Agenzia delle Entrate li considererà costi indeducibili.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare lo Studio.

