Tale regime (c.d. “decontribuzione dei premi di risultato”) presuppone che l’erogazione degli emolumenti sia effettuata:
da aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’ organizzazione del lavoro;
in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello sottoscritti dal 24.4.2017 con la RSA/RSU (se presente) ovvero con i sindacati più rappresentativi a livello provinciale. Tali accordi saranno da depositare entro 30 gg alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Caratteristiche principali dello sgravio sono:
- applicabile ai soli lavoratori subordinati con reddito nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro;
- tassazione agevolata al 10% fino ad un importo complessivo per ciascun dipendente di 3.000 euro;
- possibilità di ridurre i contributi INPS c/azienda fino al 20% e non applicare la trattenuta al dipendente per la sua quota (9% circa);
- il premio di produttività dev’essere rivolto alla generalità dei dipendenti ovvero a delle categorie di dipendenti e non può essere erogato “ad personam”.
Eventuali quote riconosciute a titolo di WELFARE AZIENDALE sono invece totalmente detassate ma non possono essere monetizzate ma riconosciute a titolo di aiuto al dipendente e propri familiari per le seguenti voci di spesa:
- spese sanitarie;
- spese per asili;
- spese per cultura e istruzione;
- fondi di previdenza e assistenza;
- ecc
Per approfondimento leggi informativa premi produttività 2017

