Il D.L. 25/2017 ha ulteriormente riformato la normativa sulla solidarietà negli appalti confermando alcune disposizioni già in vigore ma abrogando alcune previsioni che avevano fatto discutere negli anni scorsi fino alla richiesta di Referendum. La norma si applica dal 17 marzo 2017.

Tra le norme confermate:

  • Art. 1676 del codice civile che prevede che tutti i prestatori d’opera e di servizi che hanno operato nell’appalto, possano vantare quanto loro dovuto nei confronti del committente e dei sub-appaltatori, fino a concorrenza del debito che esiste tra committente e appaltatore al momento in cui presentano domanda;
  • Art. 29 del D.Lgs. 276/2003 che conferma la piena solidarietà, mediante un meccanismo “a cascata” tra Committente e Appaltatori (anche sub appaltatori) fino a 2 anni dalla cessazione dell’appalto per le seguenti voci:
    • trattamenti retributivi di chi opera in esecuzione di appalto d’opera e/o di servizi, in qualità di dipendente, co co co ovvero autonomo. Per trattamenti retributivi si intendono i salari per lavoro ordinario e straordinario, i ratei di mensilità aggiuntiva e differiti;
    • contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL)
    • trattamento di fine rapporto
    • imposte da pagare in qualità di sostituto d’imposta da parte del Committente che è chiamato a sostituirsi all’appaltatore.

Sono e restano escluse dalla solidarietà le sanzioni civili ed amministrative.

Non vi sono limiti quantitativi all’ammontare delle somme richiedibili in solidarietà. Si può giungere quindi anche oltre il corrispettivo pattuito per l’appalto stesso.

Le norme abrogate rendono ancora più semplice per il creditore far valere i propri diritti senza possibilità per il committente di escludere gli effetti della solidarietà.

  • Abrogata  la possibilità per i CCNL di derogare alla solidarietà attraerso adempimenti burocratici  (ad es. richiesta preventiva del DURC, dei modelli F24 pagati ovvero della documentazione LUL relativa al rapporto di lavoro);
  • Escluso anche il beneficio della preventiva escussione dal patrimonio dell’appaltatore prima di adire il Committente per i crediti vantati.

Sono esclusi dalla solidarietà i Committenti persone fisiche e gli Enti Pubblici (Assoggettati alla normativa specifica del D.Lgs. 163/2006).