Il DDL Jobs act estende l’esclusione dal possibile ricorso alla CIGS a tutti i casi di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa a far data dal 1° gennaio 2015. 

Con la modifica preannunciata, pertanto, l’esclusione dal possibile ricorso alla CIGS non interesserà solo le procedure fallimentari, ma a far data dall’ 1.1.2015 riguarderà tutti i casi di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa.

L’articolo 1 del DDL Jobs act delega, inoltre, il Governo ad intervenire sugli altri strumenti di tutela dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà

  • revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione
  • una maggiore compartecipazione all’onere contributivo da parte delle imprese effettivamente utilizzatrici e la riduzione degli oneri ordinari, con la rimodulazione degli stessi tra i settori, in funzione dell’effettivo impiego
  • revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà bilaterali fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali e sui servizi per l’impiego e le politiche attive;
  • revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento alla messa a regime degli stessi, consentendo così una maggiore flessibilità nel ricorso all’istituto del contratto di solidarietà, con particolare riferimento all’inserimento di nuove figure professionali.