A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:
- l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’operazione (la base imponibile);
- l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario.
Ambito applicativo
Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:
- Stato;
- organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex 31 del DLgs. 267/2000;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficienza;
- enti pubblici di previdenza.
Decorrenza
Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).
Per approfondimento, si allega scheda riassuntiva del meccanismo

