A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:

  • l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’ope­razione (la base imponibile);
  • l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accre­ditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario.

Ambito applicativo

Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:

  • Stato;
  • organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex 31 del DLgs. 267/2000;
  • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • istituti universitari;
  • aziende sanitarie locali;
  • enti ospedalieri;
  • enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
  • enti pubblici di assistenza e beneficienza;
  • enti pubblici di previdenza.

Decorrenza

Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successiva­men­te a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).

Per approfondimento, si allega scheda riassuntiva del meccanismo

SCHEDA SU SPLIT PAYMENT