A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge” viene esteso a:
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari; in tal caso, l’entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more dell’autorizzazione non risulta applicabile.
Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell’imposta e indicando sulla stessa che l’operazione è effettuata in base a “reverse charge” (lettera a-ter art. 17 comma 6 DPR 633/72)

