Per usufruire del beneficio della detassazione dei premi di produttività erogati è necessario che il risultato programmato sia raggiunto. Il datore di lavoro deve darne prova attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro tipo, purché misurabili.

Spetta alla contrattazione collettiva il compito di individuare i parametri specifici sulla base delle peculiarità di ciascun settore o di ciascuna azienda.

Tale argomento è stata oggetto della circolare su premi produttività da parte della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
L’incentivo previsto dal comma 182 e seguenti dell’unico articolo della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha riproposto una agevolazione già prevista fino al periodo di imposta 2014, ma con alcune novità anche alla luce di quanto contenuto nel decreto attuativo del 25 marzo 2016.
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L’incentivo consiste nell’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 10 per cento, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi.

Requisito soggettivo è un reddito massimo di 50.000 euro lordi per l’anno precedente.

Sono esclusi i redditi NON da lavoro dipendente. Quindi vanno esclusi i redditi “assimilati” da CO CO CO.

Si chiarisce inoltre che sono escluse le semplici “somme” date a titolo di produttività che rappresenti un premio stabilito con criteri oggettivi e determinabili.

Si escludono pertanto straordinari, indennità di turno e altre indennità in precedenza considerate “somme” erogate a titolo di produttività.