La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una opzione in favore dei lavoratori dipendenti che si avvicinano al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
La norma prevede la possibilità di ridurre l’orario da un minimo del 40% ad un massimo del 60%.
L’agevolazione è rivolta a coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018 con una anzianità minima di 20 anni.
A tal proposito va ricordato che l’età pensionabile è pari a:
– 65 anni e 7 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2017;
– 66 anni e 7 mesi per gli uomini e anche per le donne a partire dall’1 gennaio 2018.
Sono comunque esclusi i lavoratori che, entro il 31/12/2018, pur non maturando l’età pensionabile, perfezionerebbero il diritto a pensione a percepire un trattamento pensionistico diverso da quello di vecchiaia.
Non sono ammessi al beneficio i lavoratori già impiegati part time, neanche qualora intendano ridurre ulteriormente l’orario di lavoro.
Il presupposto indispensabile è la stipula di un accordo individuale che preveda la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time con relativa riduzione dell’orario di lavoro fino ad una percentuale che deve essere non inferiore al 40% nè superiore al 60%.
L’incentivazione in esame si sostanzia in un ulteriore elemento retributivo, inserito nel LUL – Libro Unico del Lavoro, determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (pari al 23,81%) calcolata sulla quota di retribuzione non più erogata per effetto della riduzione di orario: tale incentivo non è imponibile a fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.
La legge prevede espressamente i limiti di spesa, pari a 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017, 60 milioni nel 2018, superati i quali non potranno essere accolte ulteriori domande.
Il buon esito del procedimento non può prescindere dalla corretta gestione del flusso procedurale al quale la legge sottopone il riconoscimento dell’incentivo e che si articola come di seguito riportato:
1. Richiesta all’INPS di certificazione del raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia al 31/12/2018 e del possesso dell’anzianità contributiva minima di 20 anni;
2. Stipula dell’accordo individuale di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time con una riduzione di orario compresa tra il 40 e il 60%;
3. Trasmissione dell’accordo alla DTL competente;
4. Emissione da parte della DTL del provvedimento di autorizzazione, entro cinque giorni, trascorsi i quali il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato con il meccanismo del silenzio assenso;
5. Trasmissione all’INPS dell’istanza telematica con modalità operative ancora da definirsi;
6. Comunicazione da parte dell’INPS dell’esito della richiesta, entro il termine ordinatorio di 5 giorni lavorativi;
7. Gestione dell’incentivo sul LUL: dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza;
8. Al momento della cessazione del rapporto di part time agevolato il datore di lavoro presenta apposita comunicazione alla DTL e all’INPS.