Di seguito la versione aggiornata del Decreto 34.2014 in materia di Lavoro:

LAVORO A TEMPO DETERMINATO:

  • Aumenta da 12 a 36 mesi la “acausalità” dei contratti di lavoro a tempo determinato. L’acausalità significa che si esonera il datore di lavoro dallo specificare le ragioni che rendono necessario apporre un termine al contratto. Varrà per qualsivoglia tipologia di lavoro e mansione e non sarà limitata al solo primo inserimento lavorativo.
  • Fissato il limite massimo del 20% per l’utilizzo del rapporto a tempo determinato. Dovrà essere calcolato sulla fotografia dei lavoratori a tempo indeterminato presenti al 1° gennaio di ciascun anno. In caso di superamento della soglia di legge, si pagherà una SANZIONE tra il 20% e il 50% del salario del dipendente. Escluso invece il diritto per il lavoratore di vedersi trasformare il rapporto a tempo indeterminato. Le aziende con MAX  5 dipendenti, POTRANNO AVERE N. 1 SOLO CONTRATTO A TERMINE.
  • Possibilità di prorogare fino a 5 (non più 8) volte nei tre anni il contratto a tempo determinato, purché si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa, vale a dire la stessa mansione. Il limite di 5 volte comprenderà anche i periodi di rinnovo anche intramezzati da STOP & GO.

CONTRATTO D’APPRENDISTATO:

  • Previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova e non più per il piano formativo individuale.
  • Obbligo di  conferma del 20% del personale, esclusivamente per le aziende con più di 50 dipendenti.
  • Ridotti i costi per la formazione con la previsione che, per gli apprendisti di primo livello, le ore di corso  saranno retribuite al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
  • Rimessa alle Regioni la decisione di integrare la formazione di tipo professionalizzante (80 ore) con la formazione “esterna” (40 ore) presso Enti Accreditati  che dovrà pronunciarsi ENTRO 45GG dal ricevimento della comunicazione di avvio dell’apprendistato.