L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 (allegata), fornisce chiarimenti sull’erogazione del credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e dei redditi ad esso assimilati, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Sono escluse quindi eventuali detrazioni per carichi di famiglia che non faranno pertanto perdere il diritto alla spettanza del bonus irpef.
L’importo annuo del credito è di 640 euro (54 euro circa mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (80 euro mensili da maggio a dicembre). E’ prevista una riduzione per i redditi tra 24.001 e 26.000.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro), senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
Nel caso di rapporti di lavoro di durata infrannuale, il credito dovrà essere conguagliato secondo la seguente formula:
€ 640 annui / 12 mesi * mesi di effettiva assunzione.
Il credito erogato dal sostituto d’imposta potrà essere compensato con tutti i tributi da versare e, in mancanza di capienza, potrà comportare una riduzione dei contributi INPS dovuti nel mese corrente.

