La determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati utile a fruire delle agevolazioni contributive per le cooperative sociali, va effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. Lo chiarisce l’interpello n. 17/2015 del 20 luglio 2015 del Ministero del Lavoro dove si chiarisce quanto segue:
Secondo una interpretazione letterale dell’art. 4, comma 2, L. n. 381/1991, “le persone svantaggiate” indicate “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa” nonché, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualità di socio della cooperativa stessa; poiché le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamano in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

