Via i co.co.pro. ma non per gli operatori outbound dei call center.

Il decreto delegato c.d. JOBS ACT  abolisce i contratti di collaborazione a progetto  ma fa salve “le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già in passato con lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013 evidenziava come le previsioni del “contratto a progetto” di cui all’articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trovassero applicazione nelle ipotesi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.

La semplificazione, introdotta dal legislatore nell’ambito dei call-center, consentiva pertanto l’impiego di personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di “attività di servizi”, tra cui risultano annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi.

Il contratto collettivo ASSO CALL ha stabilito dei meccanismi per determinare con precisione la retribuzione minima dovuta al collaboratore di CALL CENTER e fornisce gli elementi per determinare i bonus e le altre componenti incentivanti legate alla qualità e quantità del lavoro realizzato.

Per approfondimento, alleghiamo i seguenti documenti:

CCNL CALL CENTER

MLPS nota n. 12693 del 12-07-2013 – Call Center e co.co.pro. precisazioni