A. CRITERI DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36 del 19/12/2013 ha modificato la propria posizione in ordine alla classificazione catastale degli impianti fotovoltaici stabilendo che devono essere qualificati sulla base della rilevanza catastale.
Gli impianti fotovoltaici sono identificati come beni immobili quando:
· Costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 o D/10;
· Risultano posizionati su pareti o su tetto, oppure in aree di pertinenza e per essi sussiste obbligo di denuncia al Catasto.
Tutti gli impianti ricadenti in una delle fattispecie sopra esposte devono essere accatastati.
Gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili e quindi non devono essere accatastati quando soddisfino i seguenti requisiti:
· La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
· La potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto sia esso installato al suolo o architettonicamente integrato;
· Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area (spazi liberi e moduli fotovoltaici) non deve superare i 150 metri cubi.
L’amministrazione finanziaria ha precisato, che sono fatti salvi i comportamenti tenuti fino ad ora dai contribuenti, ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con i precedenti documenti di prassi.
B. ASPETTI FISCALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – IMPOSTE DIRETTE.
L’Agenzia nella circolare 36/2013 precisa che il coefficiente di ammortamento è pari:
· 9% nel caso di beni mobili (circolare 46/2007);
· 4% per i beni immobili (circolare 36/2013).
L’Agenzia ha precisato che gli ammortamenti dedotti in precedenti periodi di imposta all’aliquota del 9% non dovranno essere rettificati.
C. ASPETTI FISCALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – IMPOSTE INDIRETTE.
Il contenuto della circolare 36/2013 modifica anche l’applicazione delle imposte indirette in caso di cessione.
Cessione di impianti che costituiscono beni immobili scontano le seguenti imposte:
| Impianto fotovoltaico categoria D1 e D10 |
Ceduto entro 5 anni dall’impresa costruttrice |
Iva 10% |
Imposta di Registro € 200 | Imposta Ipotecaria 3% | Imposta Catastale 1% |
| Impianto fotovoltaico categoria D1 e D10
|
Ceduto da impresa diversa |
Esente (o imponibile al 10% in caso di opzione) |
Imposta di Registro € 200 | Imposta Ipotecaria 3% | Imposta Catastale 1% |
| Impianto fotovoltaico che influenza la rendita del fabbricato che ne è dotato |
Privato |
Fuori campo Iva | Imposta di Registro 9% | Imposta di Registro € 50 |
Imposta Catastale € 50 |


