La determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati  utile a fruire delle agevolazioni contributive per le cooperative sociali, va effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. Lo chiarisce l’interpello n. 17/2015 del 20 luglio 2015 del Ministero del Lavoro dove si chiarisce quanto segue:

Secondo una interpretazione letterale dell’art. 4, comma 2, L. n. 381/1991, “le persone svantaggiate” indicate “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa” nonché, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualità di socio della cooperativa stessa; poiché le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamano in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

interpello Ministero Lavoro su coop sociali