I datori di lavoro che chiedono l’intervento della CIG o della CIGS sono tenuti a versare il contributo addizionale dal mese successivo all’autorizzazione del trattamento. In occasione del primo versamento deve essere versato anche il contributo per i periodi arretrati, calcolato dall’inizio della sospensione o riduzione di orario. Il primo versamento deve essere effettuato entro il 18 aprile 2017: l’INPS ha, infatti, procrastinato l’obbligo a due mesi dall’emanazione della circolare n. 9 del 19 gennaio 2017. Come si calcola il contributo addizionale?

Arrivano le (attese) istruzioni dell’INPS sul versamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno utilizzato la Cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, dopo il 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015. Una anticipazione semplificatoria era già stata annunciata dall’INPS con la circolare 199/2016 con la quale aveva stabilito che in caso di passaggio da una aliquota all’altra la nuova aliquota trova applicazione dal mese successivo. Ora l’INPS, con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, esplicita anche le modalità di calcolo e di versamento.

 

Circolare numero 9 del 19-01-2017