Il nuovo sgravio triennale stabilito nella Legge di Stabilità è finalmente operativo. Avrà un importo massimo pari a 8.060 euro annui in relazione ai contributi carico ditta che saranno dovuti.
Di seguito le caratteristiche principali:
1 L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
2 Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
3 L’esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento fondi (2 milioni);
4 Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
5 L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
6 L’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
7 L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
8 L’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
9 L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
10 L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate).
Il comma 121 stabilisce che i benefici contribuiti contenuto nell’art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Il recente interpello del Ministero del Lavoro n. 34 del 2014 ha chiarito come potrebbero entrare in gioco delle valutazioni sull’effettivo incremento occupazionale netto. Quest’ultimo da valutarsi con riferimento alle ULA rispetto ai n. 12 mesi precedenti alla fruizione dello sgravio.
Questa interpretazione pertanto potrebbe portare ad una restrizione dell’agevolazione alle sole aziende che avranno effettivamente incrementato il proprio personale, a prescindere dalla tipologia contrattuale (a tempo determinato ovvero indeterminato).
Su questo punto si attendono ulteriori chiarimenti.

