Il D.L. 50/2017 ha introdotto il “nuovo lavoro occasionale” ed i “libretti famiglia” che andranno a sostituire i VOUCHER.

Tra le caratteristiche principali che differenziano il “nuovo lavoro occasionale” dai vecchi “voucher”, segnaliamo:

NUOVI LIMITI AGLI IMPORTI 

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a com­­­pensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei pre­statori, a com­pen­si di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del me­desimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro;
  • per ciascuna ora di prestazione si dovrà corrispondere 9 euro nette (12,39 euro lorde per l’utilizzatore) con un minimo giornaliero però di 36 euro (pari a 4 ore di prestazione).
  • limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso an­no civile.

DIVIETO DI UTILIZZO

  • per imprese con più di n. 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • in favore di prestatori che hanno interrotto un rapporto di lavoro (subordinato o co co co) da meno di 6 mesi;
  • in esecuzione di contratti di appalto e in edilizia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E UTILIZZO

  • le somme con cui retribuire i prestatori andranno versate con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE);
  • va effettuata comunicazione sul sito INPS entro 60 minuti da inizio prestazione;
  • l’eventuale annullamento della comunicazione (es. per assenza dal servizio) è da effettuarsi tassativamente entro 3gg;
  • l’INPS provvederà a pagare mensilmente al prestatore tutte le giornate comunicate nel periodo di riferimento;

Per le famiglie ed i lavori svolti per conto di privati (giardinaggio, baby sitting, manutenzioni d’edifici, ecc) sono stati introdotti i c.d. “libretti famiglia” con un  valore netto pari a 10 euro.

Le famiglie ed i privati avranno più tempo per effettuare le comunicazioni che andranno effettuate entro il 3° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

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