In vista dell’abrogazione di tale ammortizzatore sociale a regime dal 2017, restano ancora molti i vantaggi per i datori di lavoro che assumono attingendo da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della Legge 223/91.
Sgravi economici:
Dal punto di vista economico l’azienda che assume ai sensi della legge 223/91 ha le seguenti agevolazioni:
- in caso di assunzione a tempo determinato per un max di 12 mesi: contribuzione INPS ridotta al 10% (risparmio di circa il 20%) senza applicazione di massimali e tetti come avviene ad esempio nello sgravio Renzi ove vige un tetto di 8.067 euro di sgravio INPS;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato prima della scadenza: ulteriori n. 12 mesi di sgravio INPS dei contributi al 10% e la possibilità di richiedere il 50% dell’indennità di mobilità residua del lavoratore assunto per n. 12 mesi (36 mesi per gli OVER 50);
- in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato: n. 18 mesi di sgravio INPS dei contributi al 10% e la possibilità di richiedere il 50% dell’indennità di mobilità residua del lavoratore assunto per n. 12 mesi (36 mesi per gli OVER 50). In alternativa l’azienda può richiedere lo “sgravio renzi” per n. 36 mesi e cumulare il 50% dell’indennità spettante al lavoratore come sopra esposto.
Vantaggi normativi su normativa dei tempi determinati (esclusione dalla disciplina D.Lgs. 368/2001)
Come ricordato anche dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013, i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi della Legge 223/91:
- non rientrino nella sommatoria dei trentasei mesi oltre i quali non si può stipulare un ulteriore contratto a termine per mansioni appartenenti allo stesso livello all’interno della categoria legale, fatta salva l’ipotesi della sottoscrizione avanti alla Direzione territoriale del Lavoro;
- non rientrino nella normativa relativa alle proroghe, con la conseguenza che il limite massimo di cinque all’interno di un arco temporale di trentasei mesi non trova, assolutamente, applicazione all’interno della durata massima del rapporto che, non dimentichiamolo, per i lavoratori in mobilità, non può superare i dodici mesi;
- non rientrino nella disposizione che richiede tra un contratto a termine e l’altro il c.d. “stop and go” (intervallo di dieci o venti giorni a seconda della durata, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva);
- non rientrino nella percentuale legale del 20% rispetto al numero del personale in forza a tempo indeterminato;
- non rientrino nella disciplina di attivazione ed esercizio del diritto di precedenza.

