Con la circolare 17E del 2015, l’Agenzia Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese.

Uno dei chiarimenti più interessanti è quello in merito alla trasferibilità all’erede delle detrazioni per ristrutturazione edilizie sostenute dal “de cuius”.

Spese da ripartire in 10 anni per tutti i contribuenti e non più “accellerate” per gli OVER 75.

Si chiarisce che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Il trasferimento automatico della detrazione ruota attorno al significato attribuibile a tale espressione. La circolare n. 24/E del 2004 (richiamata dalla circolare n. 17/E del 2015) ha chiarito che “la detenzione materiale e diretta del bene”, “alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale”.
Se però l’immobile è concesso in comodato ad un altro soggetto,  chiarisce l’AE, venendo a mancare la disponibilità del bene, l’erede perde il diritto alla detrazione, pur potendo beneficiare delle quote residue (negli anni successivi) in caso di cessazione del comodato.

L’erede non potrà  “recuperare” le quote pregresse che si considereranno definitivamente perse. Le detrazioni dovranno essere recuperate nel limite massimo dei n. 10 anni dal sostenimento della spesa, senza possibilità di prorogare tale periodo.

Circolare 17E Agenzia Entrate