Con la firma del decreto interministeriale, aggiunto anche l’ultimo tassello mancante per dare piena attuazione al regime agevolativo previsto dall’art. 29 del decreto Sviluppo-bis.

 

Il provvedimento interministeriale MISE-MEF ha dato così concreta attuazione alla disciplina di favore contenuta nell’art. 29 del decreto Crescita 2.0 (D.L. n. 179/2012) che mira ad agevolare la partecipazione di aziende e privati al capitale delle start-up innovative per il triennio 2013-2015, esteso fino all’anno d’imposta 2016 dalla legge n. 99/2013, di conversione del D.L. Lavoro.
La misura chiarisce nel dettaglio il funzionamento degli incentivi fiscali, delimitandone l’ambito e le modalità di applicazione, precisando l’entità delle agevolazioni ma anche individuando le ipotesi di decadenza dal beneficio.
Gli investimenti agevolabili:
Gli incentivi riguardano gli investimenti nel capitale sociale delle imprese identificabili come “start-up innovative” in conformità con le previsioni contenute nell’art. 25, D.L. n. 179/2012.
Dalla misura risultano, invece, esclusi gli investimenti in imprese classificabili come imprese “in difficoltà” e in imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio.
Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati, nei richiamati periodi d’imposta, sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche. Le prime, in qualità di soggetti passivi IRPEF, possono usufruire delle agevolazioni attraverso il meccanismo delledetrazioni fiscali; le seconde, invece, mediante quello della deducibilità fiscale.
Il decreto attuativo chiarisce anche che all’incentivo si può accedere non solo in virtù di investimenti effettuati in sede dicostituzione di una nuova start-up ma anche per le operazioni intervenute in sede di aumenti di capitale di start-up già costituite.
Tuttavia, la misura pone dei limiti in ordine agli “investimenti” agevolabili.
I benefici fiscali, invero, si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
Non solo. Viene precisato che per essere ammessi alle agevolazioni è indispensabile che l’ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla start-up in ogni periodo d’imposta agevolato non sia superiore a 2.500.000 di euro.
Gli investimenti indiretti
Come confermato dal Ministero dello Sviluppo economico nel suo ultimo comunicato stampa, gli incentivi fiscali a sostegno delle start-up innovative non valgono solo nel caso di investimenti diretti, ma anche nell’ipotesi di investimenti indiretti, ossia effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società di capitali.
Tuttavia, con specifico riferimento a tali investimenti indiretti, la misura è ulteriormente selettiva poiché la detrazione/deduzione fiscale risulta subordinata alla condizione che gli intermediari “investano principalmente in start-up innovative”.
Al fine di valutare la sussistenza di tale requisito, occorre, in particolare, accertare che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato l’investimento agevolato, gli intermediari detengano azioni o quote di start-up innovative pari almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti risultanti dal rendiconto di gestione (per gli OICR), ovvero del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel periodo d’imposta considerato (per le altre società di capitali).
Sebbene tali soggetti “intermediari” non possano beneficiare direttamente della riduzione d’imposta, accordata ai soli sottoscrittori e in misura proporzionale agli investimenti effettuali, è opportuno segnale che anch’essi potrebbero riceve un vantaggio economico indiretto dalle operazioni eseguite: è ipotizzabile, infatti, che la riduzione fiscale sugli investimenti in start-up innovative spinga i sottoscrittori ad acquistare le quote di partecipazione degli intermediari, procurando a questi ultimi liquidità e redditi aggiuntivi sotto forma di commissioni di gestione e sottoscrizione.
Entità degli incentivi fiscali
Nel dettaglio, ai soggetti passivi IRPEF che investono in una start-up innovativa è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dell’investimento effettuato in ciascun anno d’imposta. In altri termini, il contribuente beneficia degli incentivi fiscali in misura proporzionale ai conferimenti in denaro operati nel capitale di una o più start up innovative.
Tuttavia, l’investimento agevolabile, sul quale calcolare la detrazione, non può essere superiore a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Pertanto, il risparmio d’imposta massimo che può essere assicurato al conferente per ciascun anno è pari a 95.000 euro.
L’ammontare della detrazione eventualmente eccedente l’imposta lorda può, però, essere riportata a nuovo ed utilizzata in periodi d’imposta successivi, purché non oltre il terzo.
Si segnala, infine, che il decreto prevede che gli investitori persone fisiche possano cumulare le agevolazioni fiscali sugli investimenti in start-up innovative con le esenzioni previste dall’art. 27 del D.L. Sviluppo-bis, destinate alle start-up innovative e agli incubatori certificati in relazione alle remunerazioni di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi costituite dall’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari.
Analogamente a quanto accade per le persone fisiche, i soggetti passivi IRES che investano in una o più start-up innovative sono “premiati” con una deduzione dal proprio reddito complessivo di un importo pari al 20% della somma investita nel capitale sociale.
In tale ipotesi, il massimale di investimento agevolabile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, la soglia di 1.800.000 di euro, con la conseguenza che, in considerazione dell’aliquota IRES del 27,5%, il risparmio d’imposta è quantificabile in un massimo di 99.000 euro annui.
Anche per le società vale la facoltà di portare in avanti le eventuali eccedenze di deduzioni, non fruite per incapienza, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo anno.
Ai sensi del comma 7 della norma istitutiva, il beneficio fiscale si intensifica quando l’investimento è rivolto alle start-up a“vocazione sociale” (che operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art.2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006) e a quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
In questi casi, la detrazione prevista per gli investitori persone fisiche viene innalzata al 25% e l’imposta massima detraibile a 125.000 euro, mentre la deduzione fruibile dai soggetti passivi IRES cresce fino al 27% della somma investita offrendo, così, al contribuente un risparmio d’imposta massimo di 133.650 euro.
Anche in questi casi, tuttavia, restano validi i sopraindicati massimali di investimento detraibili/deducibili.
Ipotesi di decadenza dai benefici fiscali
Il decreto in corso di pubblicazione disciplina, però, anche le ipotesi di decadenza dal regime agevolativo. Per tutte le categorie di conferenti, infatti, è necessario che l’investimento per il quale si è fruito dell’agevolazione sia mantenuto per un periodo pari ad almeno due anni, da intendersi, presumibilmente, come ″anni di possesso″ della partecipazione e non come ″periodi d’imposta″.
L’eventuale cessione, anche parziale, delle partecipazioni prima del decorso di tale termine, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio e, per l’effetto, l’obbligo alla restituzione dell’importo detratto o dedotto, insieme agli interessi legali maturati.
Mentre l’art. 29 sembrava limitare l’ipotesi di decadenza al solo trasferimento a terzi della partecipazione, la bozza del decreto attuativo ha previsto ulteriori ipotesi, assimilate alla cessione della partecipazione, che comportano la perdita del beneficio fiscale. Infatti, condurranno alla medesima conseguenza gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società; la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni in start-up innovative; la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni in start-up innovative; la riduzione di capitale nonché di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle società che vi investono in modo prevalente; il recesso o l’esclusione degli investitori.
Indicazioni tecniche e operative per l’accesso alle agevolazioni
Il decreto prevede che i beneficiari delle agevolazioni dimostrino, con apposita documentazione, che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in grado di mantenere nel tempo la qualifica di start-up innovativa.
In particolare, viene richiesto agli investitori di conservare la copia del certificato di iscrizione della start-up alla sezione speciale del registro delle imprese; la certificazione della start-up che attesti il rispetto del limite di investimento di 2.500.000 di euro; una copia del piano di investimento della start-up innovativa (con informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite).
Per gli investimenti in start-up a vocazione sociale l’investitore deve, invece, conservare l’autocertificazione rilasciata dalla stessa start-up attestante l’oggetto della propria attività.
In vista della prossima entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto, inoltre, che il modello UNICO 2014 è stato già arricchito dall’inserimento di un nuovo prospetto dedicato proprio alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative. Ai contribuenti viene, così, permesso di fruire sin da subito degli incentivi fiscali per le operazioni compiute nell’anno d’imposta 2013 e nella misura prevista dal decreto.