Il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani.
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
Il decreto stabilisce che sono esenti:
• i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, come risultante da ’“Elenco comuni italiani” pubblicato sul sito ISTAT;
• i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
Il decreto interministeriale infatti suddivide i terreni in tre fasce:
1. quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
2. quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014;
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014).
3. quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014.
Tutti i soggetti, che non hanno tale qualifica, dovranno calcolare l’IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.
Tutti i soggetti, che hanno pagato l’IMU sui terreni agricoli (non montani o non collinari) in acconto a giugno 2014 (applicando le aliquote 2013), dovranno versarla anche a saldo, ma tenendo presente che vengono applicate le nuove aliquote (aliquote 2014), se modificate con delibera dall’ente locale.
Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e per predisporre i pagamenti.

