Il D.lgs. 159/2015 ha introdotto a regime la possibilità, per i soggetti decaduti da piani di rateazione NEI 24 MESI ANTECEDENTI al 22.10.2015, di chiedere nuovamente la rateazione delle rate ancora non scadute.
La norma quindi consente ai piani decaduti tra i 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, di essere riammessi al piano di rateazione, dietro apposita istanza da presentare entro e non oltre il 21.11.2015.
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Approfittiamo dell’occasione per riepilogare le regole che sono alla base delle RATEAZIONI DI EQUITALIA
Caratteristiche delle RATEAZIONI | Effetti dell’accoglimento |
massimo 72 rate mensili.
Possibile una proroga a ulteriori 72 rate E’ necessario però peggioramento della situazione temporanea di difficoltà finanziaria e se non esistono cause di decadenza sulla precedente. |
il debitore non è più inadempiente |
importo minimo di 50,00 euro per rata | Il fermo non può essere disposto (rimane valido quello in essere) |
rate anche di importo crescente per anno | l’ipoteca non è adottabile, ma rimane ferma quella già disposta |
interessi da dilazione (4,5% annuo) | Il debitore può ottenere il DURC |
è sufficiente la richiesta per l’ottenimento (debiti sino a 50.000,00 euro)Causale: “temporanea difficoltà economica” |
sono inibiti nuovi atti esecutivi |
bisogna dimostrare la difficoltà finanziaria (debiti superiori a 50.000,00 euro).
Fornire ISEE, Bilanci e indici |
sono sospese le azioni esecutive in corso |
decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (per le rateazioni concesse prima del 22.10.2015 il limite era di 8 rate) | Fino al 21.11.2015 si può accedere alla riattivazione di rateazioni decadute. |
All’arrivo della cartella di pagamento, se il pagamento avviene nei termini di 90 giorni, non scattano gli AGGI di riscossione pari ad un ulteriore 8 %.