Il D.lgs. 159/2015 ha introdotto a regime la possibilità, per i soggetti decaduti da piani di rateazione NEI 24 MESI ANTECEDENTI al 22.10.2015, di chiedere nuovamente la rateazione delle rate ancora non scadute.

La norma quindi consente ai piani decaduti tra i 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, di essere riammessi al piano di rateazione, dietro apposita istanza da presentare entro e non oltre il 21.11.2015.

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Approfittiamo dell’occasione per riepilogare le regole che sono alla base delle RATEAZIONI DI EQUITALIA

Caratteristiche delle RATEAZIONI Effetti dell’accoglimento
massimo 72 rate mensili.

Possibile una proroga a ulteriori 72 rate 

E’ necessario però peggioramento della situazione temporanea di difficoltà finanziaria e se non esistono cause di decadenza sulla precedente.

il debitore non è più inadempiente
importo minimo di 50,00 euro per rata Il fermo non può essere disposto (rimane valido quello in essere)
rate anche di importo crescente per anno l’ipoteca non è adottabile, ma rimane ferma quella già disposta
interessi da dilazione (4,5% annuo) Il debitore può ottenere il DURC
è sufficiente la richiesta per l’ottenimento  
(debiti sino a 50.000,00 euro)Causale:

“temporanea difficoltà economica”

sono inibiti nuovi atti esecutivi
bisogna dimostrare la difficoltà finanziaria (debiti superiori a 50.000,00 euro).

Fornire ISEE, Bilanci e indici

sono sospese le azioni esecutive in corso
decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive  (per le rateazioni concesse prima del 22.10.2015 il limite era di 8 rate) Fino al 21.11.2015 si può accedere alla riattivazione di rateazioni decadute.

All’arrivo della cartella di pagamento, se il pagamento avviene nei termini di 90 giorni, non scattano gli AGGI di riscossione pari ad un ulteriore 8 %.