Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2015 cambia la disciplina per l’utilizzo degli impianti audiovisivi e degli strumenti che potrebbero consentire il controllo a distanza dei lavoratori.

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti, di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela dei dati personali.

L’articolo 23 modifica, infatti, sia l’articolo 4 della legge n.300/1970 sia l’articolo 171 del Dlgs.n.196/2003, pur confermando che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti , dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
– per esigenze organizzative e produttive,
– per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Tali circostanze non devono avere carattere generico ma dovranno essere riscontrabili in caso di accesso ispettivo.

A titolo di esempio:

può giustificarsi la videosorveglianza per una fabbrica di polveri da sparo o fuochi artificiali per verificare i comportamenti del lavoratore ai fini della sicurezza;

può essere utilizzata la videosorveglianza per controllare un dipendente di gioielleria che maneggia valori  ovvero chi opera incassi e riscossioni di valori, titoli e denaro, a scopo di tutela del patrimonio aziendale

Resta discutibile, invece, l’uso della video sorveglianza per il controllo della produttività del lavoratore in mancanza di concrete esigenze legate alla tutela del patrimonio ovvero al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le DTL territoriali comunque valuteranno gli elementi forniti ai fini dell’autorizzazione a seguito di ISTANZA PREVENTIVA all’installazione delle videocamere.

Detti impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale  o, in mancanza di accordo ovvero di rappresentanze sindacali, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.

Occorre sottolineare che, in tema di riservatezza dei dati, l’articolo 114 del dlgs.n.196/2003 per i controlli a distanza richiama quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero che è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

La violazione del divieto di controlli a distanza sui lavoratori è reato già previsto dagli artt. 4, comma 2, e 38, della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ora dagli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed è punibile anche a titolo di colpa con ammenda da € 154 a € 1.549,00 ovvero dell’arresto.