Comunicazione dei beni aziendali dati in godimento ai soci o familiari.
Comunicazione dei finanziamenti effettuati nel 2013 anche se rimborsati dai soci/familiari alla società.

Come anticipato nelle precedenti informative la L. 14.9.2011 n. 148, ha introdotto un adempimento fiscale che per i dati 2013 ha scadenza 30/10/2014.

 

I soggetti che esercitano attività d’impresa devono segnalare con apposita comunica­zio­ne telematica :

1) i beni dell’impresa di valore non inferiore a € 3.000, in godimento ai soci o ai familiari dell’im­pren­ditore nel 2013 anche se concessi in periodi precedenti ;
2) i finanziamenti e versamenti di capitale pari o superiore a 3.600 euro da ciascun socio o familiare effettuati nel 2013.

Oggetto della comunicazione di cui al punto 1)

Si deve comunicare l’utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società (ad esclusione dei beni utilizzati dell’imprenditore individuale).
Se concessi in godimento, rientrano quindi nell’ambito applicativo della disposizione:
– i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
– i beni strumentali (autovetture, attrezzature ecc..) ;
– i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa)

Esoneri oggettivi
Non devono essere oggetto di comunicazione le auto aziendali delle imprese individuali, delle società di persone e delle società in trasparenza, date in uso promiscuo a dipendenti (deve risultare nel contratto) ed amministratori e soci (deve risultare da delibera) Quindi lo Studio provvederà a comunicare i dati relativi ai soli soci delle società di capitali non in trasparenza che hanno dichiarato un reddito diverso nel 2013 in base alle tariffe Aci dell’autovettura ricevuta in uso.
Oggetto della comunicazione di cui al punto 2)

Deve essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata dal socio (persona fisica) o dal familiare dell’imprenditore nel 2013 anche se rimborsati nello stesso anno. Non si comunicano i finanziamenti effettuati prima del 2013.

Esoneri soggettivi
Sono escluse le imprese non in contabilità ordinaria però prive di un conto corrente espressamente dedicato all’attività.

Esoneri oggettivi
Sono esclusi i versamenti (per socio) inferiori a 3.600 euro o che risultano da atti registrati.

Sanzioni
La norma sanziona l’omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veri­tie­ri o incompleti. La sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il cor­ri­spettivo effettivamente pagato dal socio. In caso di omessa comunicazione se il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto red­dito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro. In caso di mancata comunicazione dei finanziamenti soci è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

I Sig.ri Clienti che hanno dato beni in uso a soci e familiari nel 2013 e/o effettuato versamenti e finanziamenti in società nel 2013, sono pregati di compilare la Scheda allegata e rinviarla entro il 29/10/2014, per poter valutare l’obbligo di invio della comunicazione.

Scheda per cliente che ha concesso beni in godimento

Nel caso invece in cui non abbiano concesso beni ai soci/familiari e non abbiano effettuato finanziamenti si prega di restituire, completata e firmata la seguente dichiarazione.

Scheda per cliente che NON ha concesso beni in godimento