Tra le novità inserite in materia di apprendistato professionalizzante, all’interno del D.L.vo n. 81/2015 all’art. 47, comma 4, c’è quella che consente ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione.

Il presupposto indispensabile e’ che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito (NASpI, Dis- Coll, ASDI, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, ecc.).

L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale. I vantaggi di questa forma di assunzione saranno:

  • contribuzione ridotta: del tutto uguale a quella in uso per i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti (ZERO + 1,61% fino al 31 dicembre del 2016, nel rispetto del “de minimis” e degli altri elementi richiesti fin dalla circolare INPS n. 128/2012) e per quelli con un numero di dipendenti superiore (10%+ 1,61%); contro un aliquota standard di circa il 30% conto azienda. ESENZIONE TOTALE DA INAIL.
  • Percentuale di apprendisti: anche tale tipologia rientra nel numero massimo per le assunzioni (per le aziende fino a 10 unità: 1 apprendista per ciascun dipendente qualificato; per quelle con più di 10 dipendenti, 3 apprendisti per ogni 2 dipendenti qualificati).
  • Retribuzione ridotta: anche ai soggetti titolari di indennità di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato e’ applicabile la riduzione del livello retributivo (fino a due, secondo le previsioni di natura contrattuale, o, in alternativa, in percentuale “a salire” secondo l’anzianità di servizio);
  • Non computabilita’ ai fini del collocamento dei disabili;
  • Costo del personale ai fini dell’IRAP: il contratto di apprendistato e’ un rapporto a tempo indeterminato deducibile nella sua interezza dalla base di calcolo come previsto, a partire da quest’anno e con effetti dal 2016, dall’art. 1, commi da 20 a 26 della legge n. 190/2014;
  • Licenziabilità durante il periodo formativo: il limite posto dalla norma generale circa la sostanziale impossibilità di risolvere il contratto durante il periodo formativo (fatta salva la giusta causa o il giustificato motivo) viene meno per gli apprendisti che, senza limiti di età, godono di un trattamento di disoccupazione. Il rapporto può essere risolto anche durante la formazione, con le tutele previste dal D.L.vo n. 23/2015 (pagamento di una indennità economica di n. 2 mensilità per ciascun anno)