In breve si indicano le principali novità che sono applicate ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI:

  • escluso il reintegro del lavoratore, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio in caso di licenziamento dichiarato illegittimo;
  • Il diritto al reintegro resta per i licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale, nonché ai licenziamenti disciplinari ingiustificati viene limitato ai casi in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. La riassunzione scatta anche quando il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivi legati all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
  • Nel caso in cui il giudice preveda il reintegro del lavoratore, non ci sarà così la possibilità, per le imprese, di evitare la riassunzione pagando un maxi-indennizzo.

RISARCIMENTO DEL DANNO

  • per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia (caso del reintegro), l’indennità è commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • In tutti i casi di indennizzo per i licenziamenti ingiustificati di tipo economico e per parte di quelli disciplinari, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro.

Per le imprese fino a 15 dipendenti l’indennizzo è dimezzato e non può in ogni caso superare il tetto delle sei mensilità.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

La disciplina del Jobs act si estende anche ai casi di crisi aziendali prevedendo che per i licenziamenti collettivi intimati in forma orale è previsto il reintegro, per quelli che presentano un vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita scatta l’indennizzo sulla base di due mensilità per anno, con un minimo di 4 mensilità.

jobact1 schema decreto