L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti):
Ai soggetti che effettuano prestazioni soggette a ritenuta alla fonte quali ad esempio:
- i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, come gli esercenti arti e professioni;
- gli agenti o intermediari.
Alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio numero di soggetti che sono stati così individuati:
- le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 (si tratta di tutte le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e per le quali la fattura deve essere emessa in formato elettronico ex 1 co. 209 della L. 244/2007);
- le società controllate, mediante controllo di diritto o di fatto ex 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, mediante controllo di diritto, direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni);
- le società controllate mediante controllo di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società controllate da dette Amministrazioni (nuovo art. 5-ter co. 5 del DM 23.1.2015, inserito dal DM 27.6.2017).
Per verificare che al soggetto destinatario sia da applicare il regime di split payment sono stati forniti i seguenti elenchi:
Elenco-4-Elenco-delle-Societa-controllate-di-diritto-dagli-Enti-Locali-e-loro-controllate-14-07-2017
Elenco-5-Elenco-delle-Societa-quotate-FTSE-MIB-14-07-2017
Per ulteriori approfondimenti consulta la nostra informativa su split payment

