Si conferma che tutti i contratti di collaborazione “a progetto” stipulati nei mesi scorsi andranno a cessare al 31.12.2015 e non sarà possibile prorogarli ulteriormente ovvero rinnovarli per il 2016.
Restano ancora in vigore alcune categorie di collaborazione che sono disciplinate dalla legge (amministratori, sindaci, collaboratori di società sportive professionistiche , ecc) e tutte quelle “NON ETERO DIRETTE” che vedono il collaboratore lavorare con mezzi e attrezzature proprie senza alcun tipo di direzione da parte del Committente.
Tutti gli altri rapporti di collaborazione andranno pertanto a cessare al 31.12.2015.
Il cliente che è interessato dalla novità introdotta potrà:
- Stipulare con contratto di tipo professionale ovvero una associazione in partecipazione con apparto misto di lavoro e capitale;
- Anticipare l’assunzione in qualità di dipendenti al 2015 usufruendo in presenza dei requisiti dello sgravio triennale pari a n. 3 annualità di esenzione da contributi INPS fino ad un massimo di 8.060 annui (euro 24.180 sul triennio);
- Accedere alla c.d. “procedura di stabilizzazione” dal 2016 che prevede:
- Stipula di accordo di conciliazione ex artt. 410 e ss del c.p.c. presso DTL ovvero Organizzazione sindacale con estinzione di qualsiasi possibilità di vertenza;
- Impegno a non licenziare l’ex collaboratore per almeno n. 12 mesi (salvo giusta causa di interruzione anticipata);
- Inquadramento da dipendente con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali inerenti il rapporto co co pro;
- Accesso allo sgravio “2016” in presenza dei requisiti e pari a euro 3.250 su base annua per max 24 mesi (euro 6.600 su un biennio contro i 24.180 triennali per chi assume entro il 2015).

