La circolare INPS 142/2015 chiarisce in modo inequivocabile che, nell’ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, il lavoratore che abbia presentato apposita domanda di indennità di mobilità accede esclusivamente alla indennità di mobilità, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti; pertanto, sussistendo i requisiti di accesso a tale prestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione NASpI.

Al fine, comunque, di agevolare l’interessato a presentare correttamente la domanda della prestazione di mobilità o di NASpI l’INPS dichiara di voler inserire nella procedura informatica di presentazione della domanda di NASpI un avviso con il quale si porta a conoscenza dell’utente/lavoratore che se la cessazione del proprio rapporto di lavoro è avvenuta a seguito di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, occorre presentare esclusivamente domanda di indennità di mobilità.

Al riguardo si richiama tuttavia il messaggio INPS n.1644 del 2015 nel quale è stato chiarito che, in caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità, (ritengo solo in questa ipotesi!)  sarà cura degli operatori della struttura territoriale inserire – in calce alla comunicazione di reiezione e della relativa motivazione – una nota con la quale si chiede al lavoratore di manifestare espressamente la volontà di trasformare la iniziale domanda di indennità di mobilità in domanda di indennità di disoccupazione. (NASPI) da manifestarsi  entro il termine di 30 giorni dalla reiezione della domanda.

Inoltre, nella procedura informatica di presentazione della domanda di indennità di mobilità si procederà ad inserire l’avviso con il quale si porta a conoscenza dell’interessato che l’indennità di mobilità deve essere richiesta solo se la cessazione del proprio rapporto di lavoro sia avvenuta a seguito di procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991 e che in tutti gli altri casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro occorre presentare domanda di indennità di disoccupazione NASpI.

Questa situazione comporterà una minore durata dell’ammortizzatore sociale per coloro che hanno meno di 40 anni e che avranno diritto a soli n. 12 mesi di indennità di mobilità (contro i 24 teorici di NASPI).

Di seguito riepilogo la durata prevista per i due istituti in discussione:

Zona

Età Mobilità Mobilità Mobilità NASPI
    2014 2015 2016 2017
Centro – Nord

 

< 40 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 24 mesi
< 50 anni 24 mesi 18 mesi 12 mesi 24 mesi
Oltre 50 anni 36 mesi 24 mesi 18 mesi 24 mesi
Sud

 

< 40 anni 24 mesi 12 mesi 12 mesi 24 mesi
< 50 anni 36 mesi 24 mesi 18 mesi 24 mesi
Oltre 50 anni 48 mesi 36 mesi 24 mesi

24 mesi

Per approfondimenti:

Circolare numero 142 del 29-07-2015

messaggio INPS 1644