Molte le novità del Decreto Legislativo attuativo del Jobs act recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, cassa integrazione e agenzie per il lavoro ed ispettorato.

Di seguito le principali novità:

CONGEDO RETRIBUITO AL 30% FINO A 6 ANNI BAMBINO: si prevede che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l’indennità pari al 30% della retribuzione. Tra gli impegni – non contenuti per ora in norme – c’e’ quello di valutare l’estensione anche per i bambini che superano i sei anni, ma solo per le famiglie più povere.

CONGEDO NON RETRIBUITO FINO A 12 ANNI BAMBINO: si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a 6 mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento.

POSSIBILITA’ PART-TIME AL 50%: in assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi.

MATERNITA’ OBBLIGATORIA ANCHE OLTRE 5 MESI SE PARTO PREMATURO: i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.

SCENDE DA 15 A 5 GIORNI TERMINE PREAVVISO A DATORE LAVORO: si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro – ferma restando l’ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio – e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.

DURATA CIG 24 MESI, 36 MESI CON SOLIDARIETA’: la durata massima complessiva della cig ordinaria e straordinaria viene fissata in 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese edili). La durata può salire a 36 mesi con il ricorso al contratto di solidarietà.

AMPLIAMENTO AD IMPRESE CON OLTRE 5 DIPENDENTI: questi interventi di integrazione salariale vengono estesi alle imprese con più di 5 dipendenti, che potranno così richiedere le prestazioni per “gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro” verificatisi dal primo luglio 2016; sarà versata un’aliquota dello 0,45% della retribuzione per quelle tra 6 e 15 dipendenti a partire dal primo gennaio 2016 (ripartita tra datore di lavoro e lavoratore sulla base di un accordo tra le parti sociali); dello 0,65% per quelle oltre i 15 dipendenti.

BONUS-MALUS, SCONTO BASE 10% MA AUMENTO 9-15% PER AZIENDE CHE PIU’ USANO CASSA: viene fissato per le aziende che più utilizzano la cig un contributo addizionale del 9% della retribuzione sino ad un anno; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre. In generale, però, per tutte viene introdotto uno sconto del 10% circa sul contributo ordinario che, quindi, passa dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia.

NO CIG STRAORDINARIA SE CHIUSURA AZIENDA DEFINITIVA: la cassa straordinaria non potrà essere richiesta a partire dal primo gennaio 2016 nei casi di cessazione definitiva dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; tra le causali per richiederla, invece, la riorganizzazione aziendale e il contratto di solidarietà. In questi ultimi due casi, la durata massima della cig straordinaria è di 24 mesi.