Il decreto legislativo che rivede e riordina pressoché tutte le tipologie contrattuali all’ art. 2 sancisce l’applicazione, dal 1° gennaio 2016, della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
La norma in commento contiene una presunzione assoluta di subordinazione ogni qualvolta il rapporto di collaborazione è “etero-organizzato”, ossia è il committente-datore di lavoro che organizza le modalità di svolgimento dell’attività, Verrebbe in tal caso meno qualsivoglia presupposto di autonomia organizzativa che contraddistingue le collaborazioni coordininate e continuative che sono, per definizione, rapporti di lavoro autonomo, attratti nella sfera processuale del lavoro dipendente dall’articolo 409 del c.p.c. solo in quanto di natura prevalentemente personale.
Con l’entrata in vigore del decreto sono invece abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del Dlgs.276/2003 che disciplinano il lavoro a progetto e che continueranno ad essere applicati ai soli contratti in corso a tale data.
I committenti che vogliono evitare problemi relativamente a rapporti pregressi di collaborazione coordinata e continuativa privi dei requisiti potranno, dal 1° gennaio 2016, “stabilizzare” detti rapporti assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato (che non potrà essere risolto per almeno 12 mesi).
In questo modo il committente non rischierà alcuna sanzione afferente l’errata qualificazione della natura del contratto, a condizione però che il lavoratore sottoscriva davanti ad una commissione di conciliazione o di certificazione un accordo con il quale rinuncia a qualsivoglia pretesa per il pregresso rapporto di lavoro.
Restano però fermi gli effetti di eventuali verifiche o ispezioni effettuate prima della suddetta data.