Da aprile i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere l’erogazione del TFR maturato mensilmente, in via sperimentale, per il periodo compreso dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
La liquidazione del TFR in busta paga decorre dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore presenta l’istanza al datore di lavoro.
Tuttavia, nel caso in cui l’azienda con meno di 50 dipendenti facesse accesso al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni:
Beneficiari:
Lavoratori subordinati in possesso dei seguenti requisiti:
– Anzianità di almeno 6 mesi;
– Dipendenti del settore privato.
Previa richiesta da inoltrare al datore di lavoro su apposito modulo Quir TFR in busta.
Sono esclusi i lavoratori agricoli, domestici e tutti i dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali ovvero in stato di crisi (CIG, CIGS, CIG in deroga, solidarietà ecc).
Datori di lavoro obbligati:
Tutti i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione delle aziende in crisi di cui sopra, ed a prescindere dalla dimensione.
Procedura per l’azienda datrice di lavoro:
- riceve la richiesta dal lavoratore;
- eroga la quota di TFR maturata mensilmente e dunque ne sospende l’accantonamento e la relativa rivalutazione. Questo dal mese successivo alla richiesta ovvero dopo 3 mesi, se inferiore a 50 dipendenti ed accede a finanziamento agevolato;
- applica la tassazione ordinaria in base all’aliquota marginale del lavoratore;
- ridetermina le detrazioni spettanti al lavoratore;
- sospende il versamento all’INPS della quota contributiva per il Fondo di garanzia del TFR (0,2%)
Principali effetti della scelta del lavoratore:
- la Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) è soggetta a cumulo con il reddito del periodo: ne deriva una maggiore aliquota marginale di tassazione irpef e addizionali;
- riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e familiari a carico: ne deriva una maggiore IRPEF netta;
- costituisce base di calcolo per il conteggio dell’ ANF spettante;
- determina un maggiore reddito a fini ISEE;
- la Qu.I.R. viene esposta nel LUL (libro unico) e non è assoggettata a contribuzione INPS;
- la scelta, una volta comunicata, è irrevocabile e varrà per l’intero periodo fino a Giugno 2018.

