A seguito delle modifiche introdotte dall’art.20 del DLgs.21 novembre 2014 n.175, per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolato devono:
– trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento;
– consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
La comunicazione telematica delle lettere d’intento, sarà, quindi, effettuata direttamente dall’esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015.
Il fornitore potrà quindi emettere fatture senza addebito di IVA solo dopo aver ricevuto dall’esportatore abituale la lettera d’intento e la relativa ricevuta telematica.
In capo al fornitore/prestatore che emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.
Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo per l’operatore, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e per il fornitore di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Ad esempio, le dichiarazioni d’intento inviate a dicembre 2014, con valenza per tutto il 2015, potrebbero essere comunicate due volte:
– sia dal fornitore con la vecchia modalità
– sia dal cedente, a partire dal 12 febbraio 2015.

