A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dipendenti pubblici e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
I requisiti previsti sono:
- iscrizione presso i CPI con dichiarazione di immediata disponibilità come disoccupati;
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. (max 2 anni).
L’importo dell’indennità sarà pari al 75% della retribuzione calcolata come sopra e con applicazione di un tetto tale per cui non potrà superare l’importi di 1.300 euro.
Sempre a decorrere dal 1 maggio 2015 sono istituite inoltre, in via sperimentale per l’anno 2015, altre forme di sostegno del reddito:
– Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito per l’intera sua durata della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
– Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Di seguito riportiamo il testo integrale della disposizione che introduce la NASPI che andrà a sostituire le attuali ASPI e miniASPI.
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

