La Deliberazione Regionale n. 704 del 04/11/2014 ha introdotto significative novità al regime dei Tirocini attivati nella Regione Abruzzo.
In particolare importanti variazioni riguardano la durata massima del tirocinio di inserimento lavorativo e/o reinserimento al lavoro, passata da 6 a 12 mesi e la possibilità di ospitare tirocinanti anche per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato.
I Tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.
I destinatari di tale tipologia di tirocinio sono principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati.
Questa tipologia di tirocini è, altresì, attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione e/o in mobilità sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
In tal caso peró, si specifica che in quanto già percettore di forma di sostegno al reddito l’indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Durata massima 12 mesi (prima della riforma il massimo era fissato a 6 mesi).
Numero max di tirocini attivabile dai datori di lavoro ospitanti:
– aziende con un numero di lavoratori a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque: UN SOLO TIROCINIO;
– aziende con dipendenti a tempo indeterminato compresi tra 6 e 20: DUE TIROCINI;
– aziende con piú di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
Non possono ospitare tirocinanti:
Le aziende che hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o hanno in corso procedure di CIGS o cassa integrazione in deroga nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, per profili professionali che siano assimilabili a quelli dei lavoratori licenziati o sospesi.
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