Il TFR anticipato mensilmente in busta paga si cumulerà alle retribuzioni normalmente dovute per effetto della prestazione lavorativa resa. Il cumulo comporta l’assoggettamento a tassazione ordinaria. Previsto l’esonero ai fini contributivi.

Questo è quanto prevede il Disegno di legge di stabilità 2015.
È stato infatti inserita all’articolo 6 del disegno di legge, la previsione che il lavoratore possa chiedere al datore di lavoro di derogare al principio generale dell’articolo 2120 c.c.
La norma prevede che tale forma di retribuzione differita debba essere corrisposta al momento di cessazione del contratto di lavoro, con possibilità peraltro di corrispondere acconti nel corso del rapporto di lavoro in specifiche ipotesi.

In attesa di dettagli ulteriori, la regolamentazione dovrebbe essere la seguente:

  • Periodo sperimentale di applicazione dal marzo 2015 a giugno 2018;
  • Istanza da parte del lavoratore con almeno 6 mesi di anzianità;
  • Natura irrevocabile della scelta che varrà su intero rapporto di lavoro;
  • Tassazione ordinaria che si cumula all’IRPEF dell’anno corrente;
  • Esonero dei contributi per le quote di TFR erogato
  • Accesso al credito agevolato con garanzia prestata dall’INPS per le aziende.

Sarà nostra cura informarvi sugli sviluppi del Disegni di Legge.