Il DDL stabilità 2015 ha stabilito l’ammontare dello sgravio spettante, su base annua per le “nuove assunzioni” a tempo indeterminato operate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Sale quindo a 8.060 euro annui il limite massimo di importo di esonero di cui potranno fruire i datori di lavoro che inseriranno lavoratori a tempo indeterminato nel corso del 2015.
Non è ancora del tutto chiaro cosa si intende per “nuove assunzioni”. Secondo alcuni potrebbe rivolgersi ai nuovi contratti a tutela crescente che prevedono un periodo di 36 mesi durante il quale si incrementano diritti e tutele al lavoratore assunto, ab origine, a tempo indeterminato.
Secondo altri il termine “nuove assunzioni” fa riferimento all’incremento della base occupazionale rispetto a quella in essere e quindi, la necessità di creare “nuovi” posti di lavoro.
In tale ottica infatti sono espressamente escluse dall’incentivo le aziende che:
- abbiano assunto in forza di obblighi di legge o di contratti quelle risorse (diritto di precedenza ovvero accordi sindacali di salvaguardia occupazionale);
- abbiamo licenziato personale con le stesse mansioni/qualifiche nei 6 mesi precedenti;
- abbiano incrementato il proprio personale a seguito di assunzioni nell’ambito dello stesso gruppo societario ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Sono poi escluse dall’applicazione dell’incentivo:
- Le aziende che operano in agricoltura;
- Le aziende che abbiamo in essere sospensioni dal lavoro (CIGS) per le stesse mansioni;
Sarà nostra cura, informare tutti i clienti dei chiarimenti che perverranno nei prossimi giorni.

